L’ Ufficio di Stato Civile redige gli atti relativi agli eventi di nascita, cittadinanza, matrimonio e morte relativi ai residenti o, comunque, avvenuti nel Comune e ne rilascia i relativi certificati.
Allo Stato Civile possono essere richiesti i seguenti servizi:
La denuncia di ogni nuovo nato è prevista dalla legge e deve essere resa obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data del parto.
Nel caso di genitori sposati (si ha il cd. figlio legittimo) la denuncia di nascita va sottoscritta da uno dei genitori davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ovvero davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo). Se il bambino è nato da genitori non sposati (unione naturale), la denuncia va presentata da entrambi i genitori congiuntamente davanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita ovvero davanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza della madre (o del padre se vi è un preciso accordo).All'Ufficiale di Stato Civile occorre presentare, oltre a un valido documento d’identità, l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal personale sanitario autorizzato.
Il figlio nato da genitori non coniugati è detto naturale. In tal caso è necessaria una dichiarazione da parte di un genitore (se solo uno dei due genitori lo riconosce) o di entrambi i genitori (se tutti e due lo riconoscono). Il riconoscimento può essere fatto all’atto della denuncia di nascita o successivamente alla nascita secondo una delle seguenti modalità:
- dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile di un qualsiasi Comune;
- dichiarazione presso il Giudice Tutelare;
- dichiarazione davanti ad un notaio o con testamento;
- dichiarazione all'atto del matrimonio dei genitori, in tale caso si acquisisce lo stato di figlio legittimo.
La denuncia di morte è obbligatoria e va resa dai familiari, da un delegato o da persona informata del decesso entro le 24 ore dall'evento. Per i decessi in Ospedale o in Istituto, la denuncia deve essere inoltrata all'Amministrazione Comunale dal Direttore Sanitario o da un suo delegato. Per i decessi in abitazione, il dichiarante o delegato deve presentarsi all'ufficiale dello stato civile esibendo i seguenti documenti:
- avviso di morte compilato dal medico curante;
- scheda Istat compilata dal medico curante;
- accertamento di decesso compilato dal medico necroscopo.
Per contrarre matrimonio, sia esso civile che concordatario, è necessario procedere alla “Pubblicazione matrimoniale”.
La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta dai nubendi all' Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza; se gli sposi risiedono in Comuni diversi è sufficiente presentarsi in un solo Comune da individuare a discrezione degli interessati, sarà poi l'Ufficiale di Stato Civile che
provvederà a richiederla anche al Comune di residenza dell’altro sposo.
Tutti i documenti necessari saranno richiesti d' ufficio con l'esclusione, nel caso di matrimonio celebrato secondo il rito cattolico o di altro rito ammesso, della richiesta di pubblicazione del parroco o del ministro di culto.
Lo straniero che intende contrarre matrimonio in Italia dovrà esibire il "nulla osta" al matrimonio rilasciato dalla competente autorità del paese d' origine, debitamente tradotto e legalizzato. La legalizzazione sarà effettuata dal Consolato Italiano, nel caso di certificato rilasciato nel paese d’origine, dalla Prefettura nel caso di rilascio da parte del Consolato straniero in Italia.
L’atto relativo sarà affisso all’Albo Comunale delle rispettive residenze dei nubendi per 8 giorni consecutivi più 3 giorni per eventuali opposizioni previste dalla legge.
Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si dà per non avvenuta.
Comunione o separazione dei beni.
Gli sposi che intendono adottare per la loro famiglia il regime della separazione dei beni possono rendere la relativa dichiarazione contestualmente alla celebrazione del matrimonio, sia esso civile che religioso. Se non viene resa tale dichiarazione, si intende adottato il regime della comunione dei beni. Successivamente alla celebrazione del matrimonio il regime patrimoniale della famiglia può essere modificato a mezzo atto notarile. La scelta del regime patrimoniale adottata contestualmente alla celebrazione del matrimonio è esente da spese.
Certificato ed estratto di nascita
Il certificato di nascita attesta l’evento della nascita della persona e contiene i dati relativi alla stessa; l’estratto di nascita indica, inoltre, l’ora della nascita e riporta eventuali annotazioni (matrimoni, divorzi, morte, altri nomi, eventuali aggiornamenti di cittadinanza).
Certificato ed estratto di matrimonio
Il certificato di matrimonio attesta l’evento del matrimonio e contiene i dati relativi allo stesso; l’estratto di matrimonio riporta, oltre i dati degli sposi e dell’evento, eventuali annotazioni che risultano dall’atto.
Certificato ed estratto di morte
Il certificato di morte attesta l’evento della morte della persona e contiene i dati relativi alla stessa; l’estratto di morte indica, inoltre, l’ora del decesso.
Certificato di cittadinanza
Il certificato di cittadinanza attesta la cittadinanza. Si richiede solo nel Comune di residenza.
Tutti i certificati, attestanti stati, qualità personali e fatti non modificabili hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
I sopra elencati certificati possono essere richiesti anche attraverso il servizio postale, allegando una busta affrancata e la valuta occorrente per l'assolvimento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria.
Tutti i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione sottoscritte dall’interessato. I cittadini di Stati non appartenenti all’UE regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le predette dichiarazioni sostitutive limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti d’identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi ed eventuale acquisizione da parte delle Amministrazioni Pubbliche della copia fotostatica non autenticata del documento stesso.
Estratto plurilingue
È un documento redatto per l’utilizzo all’estero, pertanto non necessita di traduzione. Serve per documentare la data, il luogo di nascita, il matrimonio e la morte e può essere rilasciato solo dal Servizio Stato Civile.
È la copia del volume di Stato Civile in cui è stato registrato l’evento, con le eventuali annotazioni.