Responsabile: Dott.ssa Adele Urso
Sede: presso la Sede Comunale, Corso Umberto I, 78 - 90020 - BAUCINA
Tel. 0918202295 Fax 0918202454
E-mail tributi@comune.baucina.pa.it
Orari per il pubblico:
- Lunedì 16,00-18,30
- Martedì 9,00-13,00
- Mercoledì 9,00-13,00
Si occupa di:
- Gestioni entrate tributarie:
- ICI
- TARSU (tassa rifiuti solidi urbani)
- TOSAP
- Gestione entrate extratributarie:
- Bollettazione Servizio Idrico
- Informazioni sulle entrate comunali
Aliquote anno 2010
| Aliquota ordinaria |
6,50 |
| Unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizze come abitazione principale (L.24/10/96 n.556) |
6,00 |
| Abitazione principale occupata stabilmente dal proprietario che la occupa quale abitazione principale e sue pertinenze (garage, cantine) |
Esente |
| Unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata |
Esente |
| Abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti di 1° e 2° in linea retta e collaterale, che la occupano quale loro abitazione principale |
Esente |
| Terreni |
Esenti |
NON SI PAGA L'ABITAZIONE PRINCIPALE
L'articolo 1 del Decreto Legge n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2008, ha stabilito l'esenzione dal pagamento dell'ICI per le abitazioni principali in cui si ha la residenza anagrafica. Per effetto della citata normativa, l'esenzione è stata estesa altresi:
a) agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) agli immobili regolarmente assegnati dagli istituti autonomi delle Case Popolari - IACP - ovvero, dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell' art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (vedi risoluzione del Ministero dell' Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - n. 12/DF del 5 giugno 2008).
L'esenzione si estende anche:
c) all'abitazione di proprietà del soggetto passivo, che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
La suindicata normativa statale ha altresi riconosciuto l'esenzione anche per le abitazioni assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge sopra richiamato.
A tale riguardo si specifica che nel Comune di Baucina si considerano abitazioni principali:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito tra parenti in linea retta e collaterale entro il secondo grado (padre/figlio nonni/nipoti oppure fratelli e sorelle) purche il soggetto a cui è stata concessa l'abitazione abbia residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora;
- le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultano locate (intendendosi come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione).
L'esenzione per i casi sopra illustrati si estende alle unità immobiliari utilizzate dal contribuente come pertinenze dell'abitazione principale.
N.B.: sono escluse dall'esenzione tutte le unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati in A1 - A8 - A9.
Per maggiori approfondimenti sul citato Decreto - Legge come sopra convertito , consultare il file pdf scaricabile in questa pagina. Si informa altresì che chiarimenti in merito alla normativa in questione sono stati forniti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - con risoluzione n. 12/DF del 5.6.2008, e con risoluzione n. 1/DF del 4.3.2009, anch'esse scaricabili nella sezione dedicata agli allegati.
CHI DEVE PAGARE
L'I.C.I.- Imposta Comunale sugli Immobili istituita con Decreto Legislativo 504/1992 deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato (a Baucina i terreni agricoli sono esentati). Qualora sull'immobile risulti costituito un diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, obbligato al pagamento dell'I.C.I. non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento, restando pertanto completamente estraneo al prelievo fiscale il nudo proprietario dell'immobile. Si ricorda che tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 codice civile; è assimilabile a tale diritto, a titolo esemplificativo, quello spettante al socio di cooperativa edilizia, non a proprietà indivisa, sull'alloggio assegnatogli ancorchè in via provvisoria con verbale di assegnazione della cooperativa:
- dal superficiario
- dall'enfiteuta
- dal locatario finanziario
- dal concessionario di aree demaniali
- dal gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico, ai sensi delle disposizioni del D.L. n° 351 del 25/9/2001 convertito nella Legge n° 410 del 23/11/2001.
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in base alle percentuali di possesso.
COME SI CALCOLA L'ICI
Per quanto riguarda i fabbricati, l'ICI si calcola applicando alla base imponibile l'aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale (rendita da non confondere con il valore dell'immobile) rivalutata del 5% e poi moltiplicata:
per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B;
per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
COME E QUANDO SI PAGA
L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
la prima rata (acconto) - da pagare entro il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.
E' possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
Il versamento dell' ICI si esegue:
- Tramite gli sportelli della Società Monte dei Paschi serit S.p.A.;
- Presso gli sportelli postali;
Si rammenta che ove venga utilizzato il bollettino postale, il numero di conto corrente per eseguire il pagamento è: c/c n.89125918 intestato as SERIT SICILIA S.P.A - BAUCINA - PA - ICI
E' possibile corrispondere l'I.C.I. tramite modello F 24, anche utilizzando i crediti ammessi in compensazione; sono esclusi dalla compensazione con il debito I.C.I. i crediti relativi ai tributi e alle altre entrate degli enti locali.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento è previsto dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 e successive modificazioni (ultima quella introdotta dal decreto legge 185/08) e consente la regolarizzazione entro 30 giorni dall'omissione o dall'errore (sanzione del 2,5%) o entro il termine per la presentazione della dichiarazione ICI 2008 (sanzione del 3%).
Nel bollettino di versamento va indicato in alto a destra l'importo totale da pagare, comprensivo di sanzioni e interessi, mentre in basso a sinistra va indicata l'imposta dovuta suddivisa secondo le voci specifiche (ab. principale, altri fabbricati, etc.) e barrando sempre la casella “ravvedimento”.
Per chi utilizza il modello F24 i codici tributo da utilizzare sono 3906 per gli interessi e 3907 per sanzioni, oltre a quelli propri dell'imposta.
DICHIARAZIONE I.C.I.
Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12/05/2009 è stato approvato il nuovo modello di dichiarazione I.C.I. per le variazioni intervenute nell'anno 2008.
La novità di rilievo è che detto modello non varrà solo per detta annualità, bensì anche per gli anni successivi.
I contribuenti non dovranno pertanto aspettare ogni anno l'approvazione di un nuovo modello, a meno che non intervengano modifiche normative tali da rendere necessaria la predisposizione di un nuovo modello di dichiarazione I.C.I..
Per le fattispecie da farsi oggetto di dichiarazione I.C.I., si rinvia al Decreto citato, alle istruzioni inerenti detto modello, scaricabile dal sito del Ministero delle Finanze (http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm). Nella medesima sezione è scaricabile anche il modello di dichiarazione I.C.I.. Detta documentazione è disponibile anche tra i documento allegati di cui sotto.
Modulistica.
- Ravvedimento operoso I.C.I.
- Delibera dati ICI
- Guida al versamento dell'ICI
- Modello per l’abitazione data in uso gratuito ICI
- Modello per la richiesta di rateazione ICI
- Modello per la richiesta di rimborso ICI
- Modello di Denuncia di inizio/fine occupazione per passo carraio
- Regolamento ICI
- La tassa è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte le quali non costituiscono pertinenza od accessorio delle aree e locali assoggettabili a tassa, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente in comune;
- Il Comune, quale Ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibiti ad uffici e servizi comunali, o per i quali il Comune è tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- Per i locali ad uso abitativo affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario dei locali o dal gestore dell’attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all’anno;
- Per l’abitazione colonica e gli altri fabbricati sparsi con area scoperta, la quale non costituisca pertinenza od accessorio, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’abitazione o al fabbricato;
- Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un’attività economica o professionale, si applica per tale parte la tassa in basealla tar iffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata;
- I locali e le aree, al di fuori del centro urbano:
- se ricadenti all’interno di una circonferenza (con centro nel punto di raccolta) di raggio pari a 500 m., misurabili sulla viabilità ordinaria e per le quali il percorso di avvicinamento al punto di raccolta si snodi all’interno della circonferenza stessa, saranno tassati al 100%;
- negli altri casi la tassazione dovrà tenere conto dell’art. 59, co.2, del D.lgs. 507/93